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Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985 (Rv. 440976 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - NOZIONE - PROPOSIZIONE DI DUE DOMANDE DISTINTE IN ORDINE GRADATO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - NON CONFIGURABILITÀ DELLA SOCCOMBENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SUBORDINATA - SOCCOMBENZA PARZIALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440976-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SOCCOMBENZA - NOZIONE - PROPOSIZIONE DI DUE DOMANDE DISTINTE IN ORDINE GRADATO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - NON CONFIGURABILITÀ DELLA SOCCOMBENZA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA SUBORDINATA - SOCCOMBENZA PARZIALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*

L'interesse ad impugnare una pronuncia sorge ogni qualvolta si verifichi una soccombenza, anche soltanto parziale, quando cioè una delle parti in causa non abbia visto accolte integralmente le domande ed eccezioni così come formulate. Nella ipotesi in cui siano proposte in giudizio, l'una in via principale e l'altra in via subordinata, due domande distinte ed autonome, fondate su diversi presupposti di fatto o di diritto (ovvero siano formulate due distinte eccezioni), la configurabilità della soccombenza va esclusa qualora venga accolta la domanda principale, mentre, nel caso di accoglimento della domanda subordinata, si ha soccombenza parziale, con conseguente interesse alla impugnazione. (Conf 2262/66, mass n 324408).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)