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Sez. 1, Sentenza n. 28664 del 27/12/2013 (Rv. 629572 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Fusione per incorporazione "ante" riforma del 2003 - Estinzione della società incorporata - Omessa dichiarazione del difensore - Iscrizione della fusione nel registro delle imprese - Appello nei confronti della società incorporata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie di evento reso noto nella relata di notifica della sentenza.
Stato
decisa il 2013-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629572-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nel caso di fusione per incorporazione tra due società (secondo la disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), non dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, la parte non colpita dall'evento estintivo può notificare validamente l'atto di citazione in appello non solo nei confronti della società incorporante ma, nonostante la regolare pubblicazione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, anche nei confronti della società incorporata, salvo che l'appellante sia stato edotto dell'estinzione di quest'ultima mediante qualsiasi atto idoneo a comunicare il fatto al destinatario in modo certo e documentalmente dimostrabile, anche se non necessariamente in via diretta attraverso una notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha dichiarato inammissibile l'appello notificato nei confronti della banca incorporata sul presupposto dell'intervenuta comunicazione della fusione all'appellante con la relazione di notifica della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)