Sez. 1, Sentenza n. 22918 del 09/10/2013 (Rv. 628131 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
Il ricorso per cassazione proposto avverso la società destinataria delle pronunce di merito di primo e secondo grado, già estinta nel corso del giudizio di merito in virtù di incorporazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", è ammissibile ove tale vicenda sia processualmente emersa solo nel giudizio di legittimità e non possa, pertanto, assumere rilevanza e dare luogo ai necessari accertamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)