Sez. 5 - , Sentenza n. 34812 del 20/05/2019 Ud. (dep. 30/07/2019) Rv. 276775 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Condotta dissipativa - Responsabilità del liquidatore - Presupposti.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, costituisce condotta dissipativa rilevante la vendita di beni sociali eseguita dal liquidatore a condizioni incongrue, rispetto alla finalità di soddisfacimento dei creditori, e con la consapevolezza di diminuire il patrimonio per fini estranei al mandato liquidatorio. (Fattispecie nella quale il liquidatore aveva operato la cessione dell'intero "asset" aziendale in favore di una società costituita "ad hoc" nel medesimo contesto familiare della fallita, non preceduta da una valutazione comparativa dei potenziali acquirenti, e senza richiedere una garanzia per il pagamento del corrispettivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2487 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)