Sez. L, Sentenza n. 15653 del 10/07/2006 (Rv. 592338 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Mera contrapposizione di una tesi interpretativa diversa - Irrilevanza - Specifica denuncia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi della motivazione - Necessità - Fattispecie relativa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultima. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.(Nella specie la S.C. ha confermato, ritenendola esente da vizi, la sentenza di merito con la quale, sulla base dell'interpretazione del bando di concorso, del contratto di formazione e lavoro e del successivo contratto di assunzione a tempo indeterminato, si negava - ai fini della progressione economica nei livelli - il diritto all'inquadramento iniziale nella seconda area, essendo stata questa prevista come inquadramento di destinazione per la successiva assunzione a tempo indeterminato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)