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Sez. L, Sentenza n. 11078 del 13/08/2001 (Rv. 548988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno su t.f.r., compensi per lavoro festivo e per ferie nonché su mensilità aggiuntive di un dipendente della s.p.a. Aeroporti di Roma.
Stato
decisa il 2001-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la maggiorazione di retribuzione corrisposta a dipendente della s. p. a. Aeroporti di Roma per le ore di lavoro notturno prestato in base a regolari turni periodici predisposti dal datore di lavoro dovesse includersi nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto maturato fino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 -ossia fino al 31 maggio 1982- ma non dovesse invece conteggiarsi, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva che faceva riferimento alla "retribuzione mensile di fatto", ai fini del calcolo per il trattamento di fine rapporto per il periodo successivo nonché ai fini del calcolo dei compensi per il lavoro festivo e per le ferie e delle mensilità aggiuntive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)