Sez. L, Sentenza n. 2096 del 10/03/1999 (Rv. 524022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso per cassazione - Mera contrapposizione di una tesi interpretativa diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito - Motivo di ricorso - Insussistenza - Specifica denunzia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o di vizi di motivazione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima. (Fattispecie relativa all'inquadramento nell'ottavo livello contrattuale, con qualifica di capostazione sovrintendente, di un dipendente delle FF.SS. che aveva svolto, in conformità con la regola della promozione automatica, le mansioni di dirigente centrale operativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)