Sez. L, Sentenza n. 17962 del 09/08/2006 (Rv. 591516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al riconoscimento per l'anno 1993 del premio risultati quadri di cui all'art. 49 CCNL 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie Stato cessati dal servizio nel 1993.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel 1993 il diritto alla fruizione del premio risultati quadri per l'anno 1993, valorizzando la formulazione letterale dell'art. 49, punto 5 del CCNL 1990/1992, secondo cui il premio "è attribuito dal dirigente" sulla base degli obiettivi determinati in sede di contrattazione integrativa e dei valori minimi eventualmente definitivi, per giustificare il convincimento che il premio annuale quadri costituisse un emolumento direttamente previsto dall'indicata clausola del contratto collettivo e non condizionato alla stipulazione di accordi sindacali integrativi, mancati per l'anno 1993, rilevanti al mero fine dell'esercizio del potere del dirigente e non già all'attribuzione del potere medesimo) .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)