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Sez. L, Sentenza n. 25483 del 06/12/2007 (Rv. 600522 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Emolumenti previsti dalla disciplina collettiva nazionale e dagli accordi integrativi - Negazione in base alla disciplina collettiva nazionale, prescindendo dalla contrattazione integrativa - Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie concernente il salario integrativo e il premio risultati quadri, per l'anno 1993, pretesi da ferrovieri cessati dal servizio tra il 1993 e il 1994 e previsti dal CCNL 1990/1992 e dagli accordi integrativi 19 settembre 1990 e 11 maggio 1993.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600522-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di emolumenti previsti dalla disciplina collettiva nazionale e dagli accordi integrativi, è inficiata da vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. prov. civ., la decisione del giudice di merito che sorregge la negazione del diritto esclusivamente sulla base della disciplina collettiva nazionale, a prescindere dalla contrattazione integrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva denegato, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio tra il 1993 e il 1994, il diritto al salario integrativo, per il personale inquadrato nei livelli da 1 a 7, e al premio risultati quadri, per il personale dei livelli 8 e 9, per l'anno 1993, essenzialmente in base al rilievo che la disciplina contrattuale nazionale invocata - artt.3, 33, 49 CCNL 1990/1992 - non consentisse di affermare la sussistenza, in capo ai dipendenti, di un diritto soggettivo perfetto all'attribuzione del beneficio premiante anche per il 1993, a prescindere dalla contrattazione integrativa, adducendo, a sostegno, l'omessa produzione in giudizio degli accordi integrativi 19 settembre 1990 e 11 maggio 1993, nonostante la produzione in giudizio, del primo, e la mancata contestazione, del secondo, da parte della società, la cui produzione, peraltro, i ricorrenti avevano tempestivamente richiesto fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Contr. Coll. 19/09/1990, Contr. Coll. 11/05/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)