Sez. 1, Sentenza n. 4625 del 22/05/1990 (Rv. 467333 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - APPLICAZIONE DI PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE - APPLICAZIONE DI PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE.*
L'opposizione avverso il provvedimento irrogativo di pena pecuniaria per violazione delle leggi finanziarie, in quanto ha ad oggetto una sanzione conseguente all'omesso adempimento di un'obbligazione tributaria, integra una controversia tributaria, che nella disciplina della legge di depenalizzazione 24 dicembre 1975 n. 706 ed ora della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sottratta alle regole procedimentali ed alla Competenza del pretore ivi contemplata, restando devoluta per materia alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.. (Conf 6937/88, mass n 449045; (Conf 1496/88, mass n 457586; (Conf 3864/81, mass n 414515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 10, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 11, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)