Sez. 1, Sentenza n. 3864 del 15/06/1981 (Rv. 414515 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - OMESSA CORRESPONSIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO - PENA PECUNIARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE EX ART 9, COMMA SECONDO, COD PROC CIV.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - OMESSA CORRESPONSIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO - PENA PECUNIARIA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE EX ART 9, COMMA SECONDO, COD PROC CIV.*
La controversia avente ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di una pena pecuniaria per omessa corresponsione della tassa di circolazione di un veicolo, qualunque sia la ragione giustificativa dell'opposizione, rientra per ragioni di connessione sistematico-normativa nella Competenza per materia del tribunale ai sensi del secondo comma dell'art 9 cod proc civ, ancorche tale norma parli soltanto di cause in materia di imposte o tasse e l'art 8 del tu 30 ottobre 1933 n 1611 menzioni, peraltro in relazione unicamente alla Competenza per territorio, soltanto le tasse e le soprattasse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 5, Regio Decr. 24/09/1931 num. 1473 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 8 CORTE COST., DPR 05/02/1953 num. 39 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)