Sez. U, Sentenza n. 28657 del 03/12/2008 (Rv. 606020 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni finanziarie - Sistema vigente prima della riforma del contenzioso tributario di cui al d. lgs. n. 546 del 1992 - Opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Anche nel sistema previgente alla riforma del contenzioso tributario, introdotta dal d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'opposizione al provvedimento amministrativo irrogativo di sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi fiscali era devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in virtù dell'art. 39, terzo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (il quale stabiliva in generale, nel testo vigente "ratione temporis", che all'opposizione alle sanzioni irrogate per violazioni finanziarie si applicasse la disciplina speciale (legge n. 4 del 1929) per esse prevista, e non la disciplina generale di cui alla medesima legge 689 del 1981), e della norma speciale costituita dall'art. 16, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che devolveva alle commissioni tributarie l'opposizione al provvedimento irrogativo di sanzioni pecuniarie in materia di imposte sulle assicurazione (di cui alla specie).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 58 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)