Sez. L, Sentenza n. 4549 del 06/07/1983 (Rv. 429424 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi non aventi efficacia erga omnes, nonché dei contratti aziendali (che, sebbene limitati ad una sola azienda, hanno la natura e l'efficacia vincolante dei contratti collettivi), il Sindacato di legittimità può esplicarsi solo sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li ha applicati e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, cosicché, quando la motivazione risulti giuridicamente corretta ed intrinsecamente logica e coerente, non è censurabile in Sede di legittimità il risultato dell'indagine interpretativa, che è istituzionalmente riservata al giudice del merito. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'accordo aziendale 14 dicembre 1974, riconoscendo ai dipendenti dell'U.A.N.S.F. Un numero di ore retribuite per ragioni di studio maggiore di quello previsto dal C.C.n.L. del settore commercio 21 settembre 1973, mantenesse però fermi i limiti e le modalità di applicazione del beneficio già stabiliti dallo art. 44 bis di tale contratto). (Conf 205/82, mass n 417897, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)