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Sez. L, Sentenza n. 205 del 14/01/1982 (Rv. 417897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI CANONI DI INTERPRETAZIONE VIOLATI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI CANONI DI INTERPRETAZIONE VIOLATI - NECESSITÀ.*

In tema di interpretazione dei contratti collettivi postcorporativi che non hanno acquistato efficacia erga omnes a seguito dei decreti delegati previsti dalla legge n. 741 del 1959, e che pertanto possono essere Sindacati in Sede di legittimità, come tutti gli altri contratti di natura privatistica, oltre che per vizio di motivazione della sentenza che li ha interpretati, per violazione dei canoni di interpretazione, il Sindacato della Corte di Cassazione non può essere sollecitato sul giudizio che ne riassume il risultato, in quanto tale giudizio impone un'indagine ed un apprezzamento di fatto riservati al giudice del merito, ma può concernere solo il procedimento seguito dallo stesso giudice, per pervenire al giudizio espresso. Pertanto, ove con il ricorso per Cassazione, si censuri l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, non è sufficiente richiamarsi genericamente agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma è necessario indicare specificamente i canoni di interpretazione che sono stati violati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)