Sez. L, Sentenza n. 21713 del 13/10/2009 (Rv. 610676 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione liquidata in regime internazionale - Aumenti di pensione previsti dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (c.d. quote fisse) - Presupposti - Trattamento complessivo superiore al trattamento minimo - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Applicabilità dei criteri di adeguamento delle pensioni supplementari.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Gli aumenti di pensione previsti dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (c.d. quote fisse) spettano, nel caso di pensione liquidata in regime internazionale (composta da un pro-rata italiano e da un pro-rata estero per effetto di un cumulo di periodi assicurativi e contributivi maturati in Italia ed all'estero), solo se il trattamento complessivo, costituito dalla somma dei due pro-rata, sia superiore al trattamento minimo, restando in mancanza possibile solo la rivalutazione del pro-rata italiano secondo la norma sull'adeguamento delle pensioni supplementari di cui all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1959 num. 153 art. 8, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)