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Sez. L, Sentenza n. 2490 del 28/03/1990 (Rv. 466191 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PENSIONE SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - PENSIONE EROGATA DALL'INPS PER EFFETTO DEL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI RICONOSCIUTI IN ITALIA ED IN GERMANIA - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - IMPORTO PRO-RATA A CARICO DELL'INPS INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466191-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PENSIONE SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - PENSIONE EROGATA DALL'INPS PER EFFETTO DEL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI RICONOSCIUTI IN ITALIA ED IN GERMANIA - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - IMPORTO PRO-RATA A CARICO DELL'INPS INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il beneficio dell'aumento dell'importo della pensione, quale previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 ove la pensione sia superiore al trattamento minimo (mentre per le pensioni inferiori al trattamento minimo rimane in vigore il precedente meccanismo di perequazione automatica di cui all'art. 19 legge 30 aprile 1969 n. 153) trova applicazione nel caso di pensione (nella specie, di reversibilità) erogata dall'INPS per effetto del cumulo dei periodi di Assicurazione riconosciuti al lavoratore rispettivamente in Italia ed in Germania, anche se l'importo pro-rata a carico dell'INPS sia di per sè solo inferiore al trattamento minimo di pensione, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della C.e.E., e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo o totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto. (V 5833/88, mass n 460344; (V 1001/88, mass n 457318; (V 34/81, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)