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Sez. L, Sentenza n. 1662 del 25/01/2008 (Rv. 601488 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di contributi versati in Italia ed all'estero - Integrazione al minimo - Spettanza - Condizioni - Abrogazione dell'art. 8 comma terzo della legge n. 153 del 1969 ad opera dell'art. 9 bis della legge n. 638 del 1983 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601488-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della integrazione al trattamento minimo di pensione costituita per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia ed all'estero, secondo l'art. 8 comma terzo della legge n. 153 del 1969 si tiene conto del "pro rata" estero, con la conseguenza che l'integrazione non compete ove la somma del "pro rata" italiano o di quello estero superi il trattamento minimo, senza che a tale meccanismo possa essere di ostacolo la norma di cui all'art. 9 bis della legge n. 638 del 1983 (la quale esclude i redditi esteri dalla misura dei redditi di cui tener conto ai fini della integrazione), avendo tale norma una diversa portata applicativa e riferendosi al diverso caso della prestazione italiana in forza di periodi contributivi effettuati tutti in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 6380 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)