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Sez. U, Sentenza n. 19750 del 16/07/2025 (Rv. 675633-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Novità della domanda ex art. 345 c.p.c. - Presupposti - Mutamento della domanda con riguardo al petitum - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).

Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1846

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)