Sez. L, Sentenza n. 12309 del 21/08/2003 (Rv. 566136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Controversia relativa alla pretesa del socio di società cooperativa di produzione e lavoro - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine - pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato - è comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ., in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva, con accertamento di fatto adeguatamente motivato, ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro in ordine ad una controversia tra un autotrasportatore e la società cooperativa per la quale aveva effettuato trasporti vari nel corso degli anni, sul presupposto che il ricorrente era un piccolo imprenditore artigiano, la cui attività era svolta prevalentemente con il proprio lavoro, ed integrava quindi una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, riconducibile alla previsione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)