Sez. 3, Ordinanza n. 8830 del 18/06/2002 (Rv. 555151 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Proponibilità per incompetenza per valore - Sussistenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza d'ufficio, di cui all'art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e davanti al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non già per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)