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Sez. 3, Ordinanza n. 8830 del 18/06/2002 (Rv. 555151 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Proponibilità per incompetenza per valore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555151-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il regolamento di competenza d'ufficio, di cui all'art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e davanti al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non già per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)