Sez. 3, Ordinanza n. 4077 del 25/02/2005 (Rv. 580044 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Incompetenza per valore - Regolamento d'ufficio - Proponibilità - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art.45 cod.proc.civ. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (principio affermato con riferimento fattispecie in cui l'attore, dopo aver evocato in giudizio la controparte dinanzi al tribunale, si era poi risolto a contenere, con la notifica dell'atto di citazione, la propria domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice di pace, al quale il tribunale, previa declaratoria di incompetenza, aveva rimesso gli atti. Il giudice di pace, dinanzi al quale le parti avevano riassunto il giudizio, ritenutosi a sua volta incompetente, giusta disposto dell'art.5 cod. proc. civ. - a mente del quale la riduzione del "petitum" in corso di giudizio non spiega influenza sulla competenza per valore del giudice adito - aveva sollevato conflitto ex art.45 cod. proc. civ., dichiarato peraltro inammissibile dalla Corte Cass. per i motivi di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)