Sez. U, Sentenza n. 7443 del 12/04/2005 (Rv. 581353 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Manifestazione di opinioni politiche non condivise dall'opinione pubblica - Illecito disciplinare - Esclusione - Diritto alla libera manifestazione del pensiero - Sussistenza - Asprezza del linguaggio adoperato - Superamento del limite della continenza formale - Esclusione da parte del giudice disciplinare dato il decadimento del linguaggio politico - Distinzione tra dichiarante politico e magistrato - Giustificabilità - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Non costituisce illecito disciplinare, ma rientra nel diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, l'espressione, da parte di un magistrato, di opinioni politiche discutibili o non condivise da una parte più o meno ampia dell'opinione pubblica, e, ove il giudice disciplinare abbia in fatto ritenuto, in base ad adeguata motivazione, che l'asprezza del linguaggio usato, tenuto conto del decadimento del costume e del linguaggio politico, non abbia tuttavia superato il limite della continenza formale, non vi è ragione di ritenere che una stessa espressione di contenuto politico possa avere una diversa attitudine offensiva a seconda che sia pronunciata da un uomo politico o da un magistrato. (Nella fattispecie il magistrato aveva dichiarato, nel corso di un'intervista giornalistica, che "bisogna mandar via questa brutta gente", riferendosi al governo e alla sua maggioranza, in relazione all'avvenuta approvazione di alcune, specificate leggi, dal dichiarante affermate perniciose, e alla mancata adozione di altre misure legislative necessarie, sempre a detta del dichiarante, per il bene del Paese, nonché al comportamento processuale del Presidente del Consiglio dei ministri e di suoi collaboratori, parlamentari, nel quadro di processi penali che li avevano visti coinvolti a vario titolo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)