Sez. U, Sentenza n. 7505 del 20/04/2004 (Rv. 572191 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazioni di merito del giudice disciplinare - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è consentito sindacare le valutazioni di merito del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva prosciolto un presidente di sezione di tribunale, incolpato di avere, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Radio Popolare", espresso forti critiche e riserve sull'operato delle forze di polizia a seguito dei gravi disordini verificatisi nella città di Genova nell'estate 2001 in occasione del vertice del G8, fino a denunciarne la "violenza culturale... contro i "rossi", contro i diversi, contro coloro che non accettano le regole di questo gioco, di uno Stato che vuole diventare sempre più regime"; la Sezione disciplinare aveva considerato che le dichiarazioni rese dal predetto magistrato, in servizio in altro distretto rispetto al luogo ove si erano verificate le violenze denunciate ed ove erano state avviate le indagini dal competente ufficio del pubblico ministero, ancorché oggettivamente gravi, costituissero espressione del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero e che, tenuto conto del contenuto, delle modalità espressive e del contesto temporale dell'intervista - in un momento in cui nel Paese e all'estero si era aperto un ampio dibattito sui fatti di Genova -, non avessero superato i limiti deontologici a presidio dell'immagine di indipendenza e di imparzialità del singolo magistrato).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)