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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6841 del 19/03/2013 (Rv. 625851 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria ex art. 14 del d.l. n. 69 del 1989 - Condizioni - Mancanza di accertamento definitivo - Pendenza di controversia giurisdizionale - Sufficienza - Eventuali vizi di inammissibilità del ricorso - Rilevanza - Esclusione - Provvedimento del giudice tributario - Cessazione della materia del contendere - Doverosità.
Stato
decisa il 2013-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625851-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria prevista dall'art. 14 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), opera alla condizione, fra l'altro, che alla data del 1° gennaio 1988 non sia intervenuto accertamento definitivo; nel caso di impugnazione dell'accertamento, occorre fare riferimento alla formale pendenza del procedimento giurisdizionale ed, a tal fine, è sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento impugnato, a prescindere dall'eventualità che l'atto stesso sia affetto da vizi comportanti la sua invalidità o inammissibilità. Ne consegue che il medesimo giudice tributario, cui consti il versamento di somma pari a quella dovuta e l'omessa contestazione dell'ufficio sul punto, deve dare atto della definizione della lite, dichiarando cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 14 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)