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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 182 del 08/01/2014 (Rv. 629245 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Iscrizione a ruolo - Termine - Decorrenza - Dalla definitività dell'accertamento - Pendenza del giudizio di impugnazione di quest'ultimo - Insussistenza di tale definitività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629245-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di riscossione dell'IVA, il termine di iscrizione a ruolo decorre dalla definitività dell'accertamento, che è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest'ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell'atto stesso che ne comportino l'invalidità o inammissibilità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva annullato una cartella di pagamento relativa ad IVA, ritenendone definitivi gli accertamenti sottostanti malgrado l'avvenuta proposizione avverso questi ultimi, benché tardivamente, di appelli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)