Sez. 5, Sentenza n. 5035 del 02/04/2003 (Rv. 561707 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria ex art. 14 del D.L. n. 69 del 1989 - Applicabilità - Condizioni - Mancanza di accertamento definitivo - Conseguenze - Pendenza di controversia giurisdizionale - Sufficienza - Eventuali vizi di inammissibilità del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la sanatoria prevista dall'art. 14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), opera alla condizione, fra l'altro, che alla data dell'1 gennaio 1988 non sia intervenuto accertamento definitivo. Nel caso di impugnazione dell'accertamento, occorre fare riferimento alla formale pendenza del procedimento giurisdizionale ed a tal fine è sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento impugnato, a prescindere dall'eventualità che l'atto stesso sia affetto da vizi comportanti la sua invalidità o inammissibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 14 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)