Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 16/05/1973 (Rv. 364052 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO E SUCCESSIONE DEGLI EREDI PRO QUOTA - SCINDIBILITA DELLA CAUSA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AD ALCUNI SOLTANTO DEGLI EREDI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO E SUCCESSIONE DEGLI EREDI PRO QUOTA - SCINDIBILITA DELLA CAUSA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AD ALCUNI SOLTANTO DEGLI EREDI - FATTISPECIE.*
Qualora nel corso del giudizio (nella specie in fase di appello) ad una parte subentrino gli eredi, i quali succedono 'pro quotà nel diritto controverso fatto valere dal de cuius, non si configura - in tema di partecipazione dei detti eredi al giudizio - una ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, ricorrendo invece la fattispecie della causa scindibile (art 332 cod proc civ). da cio consegue che l'impugnazione (nel caso, ricorso per Cassazione) , se non sia stata notificata a tutti gli eredi, ha efficacia soltanto nei confronti di quelli che ne hanno ricevuto rituale e tempestiva notificazione, mentre per gli altri - ove sia decorso il termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ - la sentenza impugnata deve considerarsi passata in cosa giudicata. (nella specie il ricorso era stato notificato, per tutti gli eredi, ad un soggetto che era munito di procura generale 'ad negotià soltanto per alcuni di essi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)