Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi
Testo vigente
Art. 26
1. I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le donne.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 27
1. Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attivita' comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.
Art. 28
1. I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.
2. Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.
3. Le tariffe e le modalita' per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che cio' sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli i non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.
4. Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.
Art. 29
1. Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.
Titolo VII. Estensione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione di cui alla presente legge
Art. 30
1. L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
2. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi purche' conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda.
3. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Art. 31
1. All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.
2. Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.
Art. 32
1. L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 e' determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed e' commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto ali assicurazione malattia.
2. A tale onere si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;
b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.
3. In sede di ripartizione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali terra' conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.
Art. 33
1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 34
1. A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
2. Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Titolo VIII. Disposizioni generali e transitorie
Art. 35
1. La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, e' demandata all'Ispettorato del lavoro.
Art. 36
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
2. Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.
Art. 37
1. Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonche' le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
Art. 38
1. Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.
Art. 39
1. Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Art. 40
1. A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli REALE