Sez. L, Sentenza n. 12136 del 03/06/2011 (Rv. 617319 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE | Pensione di vecchiaia nel sistema previdenziale forense - Interpretazione dell'art. 2, primo comma, legge n. 576 del 1980 e succ. mod. - Interpretazione letterale - Necessità - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE
In tema di pensione di vecchiaia nel sistema previdenziale forense, l'art. 2, primo comma, legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 141, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, va interpretato nel senso che la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione" indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)