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Sez. 5 - , Sentenza n. 22839 del 17/04/2019 Ud. (dep. 23/05/2019) Rv. 276632 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsità ideologica per induzione del pubblico ufficiale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276632-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). (Conf. Sez. 1, n. 2222 del 1987, Rv. 176321).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)