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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 07/08/1972 (Rv. 360207 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1972-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360207-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE NELLA PRIMA DIFESA - SANATORIA.*

La nullita della consulenza tecnica per omessa comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo d'inizio delle operazioni ha carattere relativo e deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. (Conf 2314'67, mass n 329536).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)