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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 29/05/1976 (Rv. 380764 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - DELLA DATA D'INIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ECCEZIONE DI PARTE - TERMINE - PRIMA UDIENZA O ISTANZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO - CONCESSIONE DI RINVIO DELL'UDIENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380764-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - DELLA DATA D'INIZIO - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA DELLA CONSULENZA - ECCEZIONE DI PARTE - TERMINE - PRIMA UDIENZA O ISTANZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO - CONCESSIONE DI RINVIO DELL'UDIENZA - IRRILEVANZA.*

La nullita della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data d'inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere necessariamente eccepita, sotto pena di decadenza, nella prima istanza e difesa successiva al deposito della relazione. Questo principio resta fermo anche se il giudice, nell'udienza successiva al detto deposito, abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilita di esaminare il contenuto della relazione, in quanto la denunzia del suddetto inadempimento formale non presuppone la piena conoscenza, da parte dei difensori, delle valutazioni tecniche espresse dal consulente. (V 154/73, mass n 361922; (V 2641/72, mass n 360207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)