Sez. 1, Sentenza n. 3440 del 24/11/1972 (Rv. 361308 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
L'omessa comunicazione alle parti del giorno, dell'ora e del luogo dell'inizio delle operazioni peritali e di ispezione determina soltanto una nullita relativa, la quale deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art 157, secondo comma, cod proc civ, quando non sia stata fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'espletamento delle operazioni. (applicazione del principio in tema di mancata comunicazione dello avviso del sopralluogo effettuato per procedere alla stima dell'oggetto dell'imposizione tributaria). (Conf 2641'72, mass n 360207).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)