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Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 14/02/1987 (Rv. 451025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA INDIRETTA INTESA A NEUTRALIZZARE LE RISULTANZE DELLE PROVE ORALI GIÀ ACQUISITE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ DI NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA CONTRARIA INDIRETTA INTESA A NEUTRALIZZARE LE RISULTANZE DELLE PROVE ORALI GIÀ ACQUISITE IN PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUCIBILITÀ DI NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

I nuovi mezzi di prova - di cui, ex art. 345 cod. proc. civ., è consentita la deduzione in appello - devono tendere alla dimostrazione di fatti diversi e distinti da quelli che abbiano formato oggetto della prova già espletata nel giudizio di primo grado: onde è inammissibile, in Sede di gravame, la prova diretta a contraddire quella sperimentata dalla controparte in primo grado a dimostrare circostanze che, se dedotte in primo grado avrebbero potuto costituire oggetto di prova contraria. Nè tali limiti di ammissibilità delle prove possono essere superati in corrispondenza alla più ampia deducibilità di (nuove) eccezioni in appello ai sensi dello stesso art. 345. (Conf 1390/83, mass n 426203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)