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Sez. 2, Sentenza n. 8840 del 27/08/1990 (Rv. 469086 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA - TARDIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469086-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA - TARDIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

Alla stregua dei principi della concentrazione e dell'unicità della prova - che costituiscono fondamentale garanzia di regolarità del contraddittorio - è necessario che le contrapposte prove testimoniali inerenti allo stesso oggetto siano state dedotte ed ammesse prima dell'assunzione del mezzo istruttorio, per cui è inammissibile sia la tardiva richiesta di dare la prova diretta sui fatti contrari a quelli già presi in esame, sia quella di fornire la prova contraria indiretta, volta, cioè a sminuire l'importanza della prova già esaurita, mediante la dimostrazione di circostanze incompatibili con i fatti acquisiti. (V 1631/87, mass n 451025; (V 1390/83, mass n 426203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)