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Sez. 3, Sentenza n. 122 del 21/01/1971 (Rv. 349486 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1971-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349486-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE - CONNESSIONE CON ALTRA CAUSA - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - SEPARAZIONE DELLE DUE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*

La Competenza a conoscere dell'opposizione al decreto ingiuntivo, attribuita dall'art 645 cod proc civ all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, con la conseguenza che essa non subisce modificazioni per ragioni di connessione, neppure nelle particolari ipotesi disciplinate dagli artt 34, 35 e 36 cod proc civ. pertanto, anche se la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente sia strettamente connessa con la causa di opposizione, dipendendo entrambe dalla soluzione di un'identica questione, il giudice investito dell'opposizione non puo rimettere l'intera controversia al giudice superiore, ma deve limitarsi a rimettergli la sola causa relativa alla domanda riconvenzionale, eccedente la sua Competenza per valore, salvo a disporre eventualmente la sospensione del processo in attesa della decisione sulla causa pregiudiziale. (Conf 3675'69 mass 343916' 3028'69 mass 342931 2383'69 mass 341843)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)