Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 18/03/2003 Cc. (dep. 08/04/2003) Rv. 224773 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Connivenza - Idoneità ad integrare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. - Condizioni - Enucleazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
La connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)