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Sez. L, Sentenza n. 4569 del 01/08/1984 (Rv. 436472 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER MAGGIORI PRESTAZIONI PREVISTO ANTERIORMENTE AL 1963 - NATURA GIURIDICA - CORRISPETTIVO FORFETTARIAMENTE DETERMINATO DI PRESTAZIONI ECCEDENTI LA DURATA NORMALE OVVERO SPECIALE COMPENSO RICONOSCIUTO PER LE CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL LAVORO SVOLTO - NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ENEL - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1984-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436472-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - COMPENSO PER MAGGIORI PRESTAZIONI PREVISTO ANTERIORMENTE AL 1963 - NATURA GIURIDICA - CORRISPETTIVO FORFETTARIAMENTE DETERMINATO DI PRESTAZIONI ECCEDENTI LA DURATA NORMALE OVVERO SPECIALE COMPENSO RICONOSCIUTO PER LE CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEL LAVORO SVOLTO - NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ENEL - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Il così detto compenso per maggiori prestazioni (istituito nel 1949 dalla contrattazione collettiva a favore degli impiegati delle imprese elettriche con funzioni direttive, allo scopo di ovviare alle conseguenze della loro esclusione dalle limitazioni di orario disposte col R.d. n. 692 del 1923, confermato dai successivi contratti ed infine soppresso con l'accordo 13 dicembre 1963) ha, indipendentemente dalle definizioni datene dalle parti stipulanti, diversa natura giuridica a seconda che si atteggi a corrispettivo forfettariamente determinato di prestazioni eccedenti la durata di quelle normalmente richieste al dipendente ovvero quale speciale compenso riconosciuto per le peculiari caratteristiche e qualità dell'attività lavorativa da questi svolta. Nella prima di tali ipotesi, il compenso suddetto, percepito dal dipendente al momento della successione dell'e.N.E.L. all'impresa elettrica espropriata, può essere legittimamente assorbito nel nuovo trattamento economico da tale ente praticato, salvo che il suo mantenimento non sia stato fatto oggetto di una particolare normativa contrattuale unilateralmente non modificabile dall'ente stesso; mentre, nella seconda ipotesi, esso è destinato a cumularsi a tale trattamento, siccome attinente ad una specifica posizione di lavoro, oggetto di un diritto acquisito dal dipendente nel corso del rapporto e non sopprimibile da parte del datore di lavoro. (V 1485/74, mass n 369592; (V 748/70, mass n 346104).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)