Sez. 2, Sentenza n. 20332 del 27/09/2007 (Rv. 600433 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Azione di risoluzione del contratto di vendita - Termine di prescrizione annuale ex art. 1495, terzo comma, cod. civ. - Interruzione esclusivamente a mezzo di domanda giudiziale - Costituzione in mora - Idoneità all'interruzione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)