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Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 31/03/1988 (Rv. 458392 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458392-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - CONDIZIONI.*

Nelle controversie in materia di risoluzione di contratti a prestazioni corrispettive, il principio inadimplenti non est adimplendum, invocato dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può essere applicato solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempimenti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile (e già scaduta), e non a precostituirsi un risarcimento dei danni, per una inadempienza già definitivamente verificatesi. (V 2573/83, mass n 427441; (V 2843/82, mass n 420725; (V 2620/82, mass n 420493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)