Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 07/05/1982 (Rv. 420725 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROPOSITO DI UNA DELLE PARTI DI NON ADEMPIERE MANIFESTATO PER PRIMA - COMPARAZIONE TRA I DUE INADEMPIMENTI - PRECLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - ACCERTAMENTO - CRITERI - PROPOSITO DI UNA DELLE PARTI DI NON ADEMPIERE MANIFESTATO PER PRIMA - COMPARAZIONE TRA I DUE INADEMPIMENTI - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempienza dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., nell'indagine sulla importanza delle singole inadempienze, si deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze e ai rapporti di causalità e proporzionalità degli inadempimenti rispetto alla funzione economico sociale del contratto. Tuttavia, quando una delle parti abbia manifestato per prima con fatti positivi e non equivoci il proposito di non adempiere l'obbligazione, non è più possibile alcuna comparazione dei rapporti di causalità e di proporzione tra i due inadempimenti, a meno che il primo di essi, nella successione cronologica, risulti di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. (V 1318/80, mass n 404840; (V 1123/79, mass n 397328; (V 5048/78, mass n 394803; (V 5295/77, mass n 388953; (V 1687/77, mass n 385401; (V 3809/76, mass n 382499; (V 3684/69, mass n 343931; (V 3644/69, mass n 343871; (V 1596/69, mass n 340506; (V 205/69, mass n 338135; (V 1337/67, mass n 327918; (V 1680/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)