Sez. 2, Sentenza n. 256 del 13/01/1983 (Rv. 425078 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BORGONE DI SUSA - DISCIPLINA EX ART. 19 RELATIVA AI "FABBRICATI" - FABBRICATO - COSTRUZIONE - EQUIVALENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BORGONE DI SUSA - DISCIPLINA EX ART. 19 RELATIVA AI "FABBRICATI" - FABBRICATO - COSTRUZIONE - EQUIVALENZA.*
Nell'art. 19 del regolamento edilizio del comune di borgone di susa, in tema di disciplina delle distanze secondo le previsioni dell'art. 873 cod. civ., il termine "fabbricato" ha lo stesso significato del termine "costruzione" usato nella norma del codice civile e, pertanto, sono soggetti alla disciplina regolamentare del citato art. 19 tutti quei manufatti che, per caratteristiche di consistenza, di stabilità (anche in termini di durata in funzione della relativa utilità) e di incorporazione al suolo, rientrano nell'acquisita nozione di costruzione, a prescindere dalla loro concreta destinazione o adibizione ad uso di abitazione. (V 1386/81, mass 412023; (V 1911/80, mass n 405531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)