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Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 11/03/1981 (Rv. 412023 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412023-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art 873 cod civ, la nozione di 'costruzioné non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i requisiti della solidita e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, e cio indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dalla uniformita e continuita della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua destinazione. (V 1911/80, mass n 405531; (V 735/80, mass n 404183; (V 188/73, mass n 361981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)