diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1911 del 21/03/1980 (Rv. 405531 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405531-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - NOZIONE.*

Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze, nella nozione di costruzione, devono comprendersi non solo le opere edilizie aventi attuale destinazione ad abitazione, deposito, luogo di ricetto di persone e di cose, ovvero ad opifici, ma anche ogni altro manufatto avente il carattere di consistenza e stabilita che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo. (nella specie, e stata ritenuta correttamente applicata la nozione di costruzione ad un manufatto in muratura che si estendeva per metri cinque virgola settanta e si alzava dal livello del suolo per circa metri due).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)