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Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 14/07/1989 (Rv. 463360 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL PREZZO - OBBLIGO RELATIVO - NASCITA CON LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463360-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - EFFETTI - RESTITUZIONE DEL PREZZO - OBBLIGO RELATIVO - NASCITA CON LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alla risoluzione consensuale di un contratto la pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa dello scioglimento del rapporto contrattuale, direttamente provocato dalla volontà delle parti, sicché l'Obbligo del venditore di restituire al compratore il danaro ricevuto a titolo di prezzo e di corrispondergli l'eventuale indennizzo per i miglioramenti sorge, salva diversa pattuizione, con la conclusione dell'accordo risolutorio. Pertanto in questa ipotesi a differenza del caso di risoluzione per inadempimento, nel quale l'obbligazione di restituzione del prezzo versato dal compratore diventa esigibile con l'esecutività della sentenza (che pronunzia la risoluzione), per cui anteriormente non sussiste la mora del debitore, il venditore che non provveda ai succitati pagamenti versa in mora ed è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del compratore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., sin dal momento del detto accordo. (V 5426/81, mass n 416135, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)