Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 16/10/1981 (Rv. 416135 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE DI RESTITUZIONE DEL PREZZO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONE - PRETESA DEL COMPRATORE DI OTTENERE CON LA RESTITUZIONE IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA PRIMA DELLA ESECUTIVITÀ DELLA PRONUNCIA DI RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE DI RESTITUZIONE DEL PREZZO - ESIGIBILITÀ - CONDIZIONE - PRETESA DEL COMPRATORE DI OTTENERE CON LA RESTITUZIONE IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA PRIMA DELLA ESECUTIVITÀ DELLA PRONUNCIA DI RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, del venditore stesso, diventa esigibile solo con l'esecutività della relativa pronunzia, sicché, prima di tale esecutività, non può parlarsi di mora debendi. Ne discende che è priva di fondamento la pretesa del compratore di ottenere, con riferimento a detta restituzione, il risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., in relazione alla svalutazione monetaria verificatasi a decorrere dal momento in cui ha versato il prezzo al venditore, non potendo questo ultimo considerarsi in mora nella restituzione del prezzo fin da quel momento e presupponendo il risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, citato la mora del debitore. (V. 1192/80, mass. N. 404693, sulla prima parte; (V. 495/75, mass. N. 373794, sulla seconda parte; (V. 3291/73, mass. N. 367162, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)