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Sez. 1, Sentenza n. 6644 del 11/12/1996 Cc. (dep. 17/03/1997) Rv. 207086 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inosservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Inefficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207086-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro non trova applicazione la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. per l'inosservanza dei termini di cui al comma quinto dello stesso articolo, perché tale ultima disposizione riguarda il procedimento di riesame delle misure coercitive personali, e non il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, che trova la sua disciplina nell'art. 324 cod. proc. pen. E invero, quantunque nel comma settimo di tale articolo sia statuito che si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., la sanzione dell'inefficacia prevista dal comma decimo deve ritenersi limitata all'inosservanza del termine di cui al comma nono, in quanto, nel procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 stesso codice, non trova applicazione il comma quinto dell'art. 309, non richiamato dallo stesso art. 324.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)