Sez. 3, Sentenza n. 79 del 15/01/1997 Cc. (dep. 03/03/1997) Rv. 207885 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine di cinque giorni - Perdita di efficacia della misura in caso di violazione del termine - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il termine tassativo di cinque giorni entro i quali, a pena di perdita di efficacia della misura, gli atti devono essere trasmessi al tribunale della libertà, non si applica alle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)