Sez. 5, Sentenza n. 6280 del 13/03/2013 (Rv. 625954 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Agevolazioni previste dall'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Mutui del Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata istituito presso la Provincia di Bolzano - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Poiché l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ha espressamente abrogato tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso provvedimento legislativo, compreso l'art. 70 legge 22 ottobre 1971 n. 865, che, in materia di edilizia residenziale pubblica, estendeva tutte le agevolazioni ed esenzioni alle opere realizzate in base a leggi di regioni a statuto speciale, nessuna agevolazione, ai fini dell'imposta di registro, spetta con riferimento ai mutui a tasso zero concessi dal Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata istituito presso la Provincia di Bolzano con legge provinciale del 1978.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)