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Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 28/07/1994 (Rv. 487558 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Programmi pubblici di edilizia residenziale previsti al titolo IV della legge n. 865 del 1971 - Atti e contratti attuativi - Regime agevolato - Applicabilità - Atti previsti dalla precedente legislazione non riguardanti l'attuazione dei predetti programmi - Regime agevolato - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487558-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

In tema di agevolazioni tributarie, il secondo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ha espressamente riservato il beneficio della imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che, per quanto riguarda il settore della costruzione di alloggi popolari, sono costituiti solo da quei programmi la cui realizzazione è demandata dalla medesima legge agli Istituti Autonomi Case Popolari ed ai loro consorzi, oppure a cooperative edilizie e loro consorzi, e - peraltro, in via sostanzialmente eccezionale - a società a prevalente partecipazione statale convenzionata con la Regione. Pertanto, restano esclusi dalle agevolazioni sopracitate tutti quegli altri atti e contratti, pur inerenti al settore dell'edilizia popolare ed economica in base alla pregressa legislazione, che non riguardino strettamente l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, così come disciplinati dalla normativa del 1971.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)